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Rifiuti ed Economia Circolare: il Consiglio di Stato legittima il D.M n. 22/2013

lentepubblica.it • 9 Agosto 2021

rifiuti-economia-circolare-consiglio-di-statoIl Consiglio di Stato ne riconosce la piena legittimità e ribadisce la coerenza con la strategia comunitaria in materia di rifiuti e gli obiettivi  di economia circolare.


Il Combustibile Solido Secondario di alta qualità costituisce a pieno titolo un “prodotto” che ha cessato di essere rifiuto e rappresenta un elemento non solo legittimo, ma addirittura strategico per  l’applicazione della gerarchia europea dei rifiuti, assicurando in sicurezza la corretta gestione di rifiuti non riciclabili.

A.I.R.E.C., l’Associazione aderente a Cisambiente Confindustria che raggruppa le più importanti imprese private produttrici di Combustibili Solidi Secondari e di CSS-Combustibile (CSS-C EoW),  accoglie con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 5535/21 pubblicata il 26/07/2021 che  ha ripristinato l’impianto originario del DM 22/2013 (c.d. “Decreto Clini”) che disciplina i requisiti per  la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari, definiti CSS-combustibili.

Rifiuti ed Economia Circolare: il Consiglio di Stato legittima il D.M n. 22/2013

La sentenza del Consiglio di Stato, nel recepire le argomentazioni del MATTM (ora MiTE) a difesa dei
contenuti del DM, pone l’accento su spunti di riflessione che vale la pena evidenziare:

  • viene affermato chiaramente che: “l’impiego del CSS-Combustibile conforme alle caratteristiche  indicate nel Regolamento n. 22/2013 non rappresenta una forma di recupero di energia da rifiuti,  bensì l’utilizzo di un autentico prodotto classificato combustibile, ottenuto a valle di un processo di  recupero di materia. Il decreto impugnato si inserisce quindi pienamente nell’ambito delle politiche europee di “circular economy””;
  • si riconosce che l’utilizzo dei Combustibili Solidi Secondari in cementifici è riconosciuto da  “una decisione della Commissione europea (decisione di esecuzione della Commissione del 26  marzo 2013, n. 163) come una Migliore Tecnica Disponibile (MTD o Best Available Technique –  BAT)”;
  • viene richiamato quanto indicato dalla Commissione europea nella Comunicazione sul principio di  precauzione dove, tra i principi generali di una buona gestione dei rischi, sulla base dei quali  vengono legittimamente adottate misure precauzionali, è posta “al primo posto la  “proporzionalità”, quindi la “non discriminazione”, la “coerenza”, l’“esame dei vantaggi e degli  oneri derivanti dall’azione o dalla mancata azione” e l’“esame dell’evoluzione scientifica”.

Il commento del Presidente di A.I.R.E.C.

Tutta la sentenza è di grande interesse – sottolinea l’ing. Giuseppe Angelo Dalena, Presidente di  A.I.R.E.C. – perché colloca correttamente il CSS-C nella sua sede naturale, che è quella  dell’implementazione dell’economia circolare.

Non si tratta di alimentare con argomentazioni capziose un’improponibile concorrenza tra riciclo e CSS-C bensì di cogliere appieno il senso della  gerarchia europea delle opzioni da applicare alla gestione dei rifiuti, che prevede con priorità  decrescente prevenzione, riutilizzo, riciclo meccanico e, a seguire, recupero di altro tipo (energetico  per esempio), fino al residuale smaltimento in discarica che è l’ultima estrema opzione.

In questo  scenario, l’utilizzo di un combustibile da rifiuti di alta qualità registrato come “sostanza” ai sensi del  Regolamento n. 1907/2006/CE del 18/12/2006 (REACH) ha piena cittadinanza e costituisce un  elemento indispensabile per assicurare una gestione ambientalmente sostenibile dei rifiuti non  riciclabili riducendo, al contempo, il depauperamento di combustibili tradizionali non rinnovabili.

 

 

Fonte: A.I.R.E.C.
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